MANIFATTURE DI ETÀ BORBONICA A SAN GERMANO E SANT’ELIA FIUMERAPIDO

«Studi Cassinati», anno 2025, n. 4

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di

Alceo Morone

Nell’Ottocento si erano stabilite nel Regno di Napoli diverse fabbriche di manifatture1, in concorrenza con le fabbriche straniere. Per evitare fra loro di confondersi, le manifatture interne si dovevano distinguere con un marchio. Con il Decreto che sottopone ad un bollo particolare le manifatture delle fabbriche di ambo i domini2, emanato il 5 ottobre 1824 e pubblicato a Napoli il 16 ottobre 1824 durante il Regno di Ferdinando I di Borbone (1816-1825), costituito da 4 articoli, si stabilisce che tutte le manifatture suscettibili di bollo a piombo o a secco siano munite di un bollo doganale (Art. 1); che le fabbriche abbiano dei particolari regolamenti relativi alla specie ed alla forma del bollo (Art. 2) e che l’apposizione di tale bollo sia interamente gratuita (Art. 3). Infine si stabilisce che il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle finanze ed i Luogotenenti dei domini siano incaricati della esecuzione (Art. 4).

Successivamente Il decreto approvante un regolamento per la bollazione delle interne manifatture del regno3 del 10 gennaio 1825, emanato sotto il Regno di Francesco I di Borbone (1825-1830), costituito da 2 articoli, dispone l’approvazione del regolamento per la bollazione. Il Regolamento circa il modo di bollarsi le manifatture di ciascuna fabbrica de’ reali dominj al di qua o al di là del Faro4, approvato il 2 febbraio 1825 e pubblicato in Napoli lo stesso giorno, nei cinque articoli di cui si compone stabilisce quanto segue: – i fabbricanti di manifatture avranno il diritto di far apporre alle manifatture un bollo, onde distinguerle dalle manifatture straniere (Art. 1); – le manifatture fabbricate nel regno sorprese in circolazione senza bollo, saranno sottoposte alle misure prescritte dalle leggi per i generi esteri che non possono circolare senza bollo (Art. 2); – ogni stabilimento dovrà avere un bollo particolare visibile ed indelebile. Le amministrazioni generali dei dazi di Napoli e Palermo dovranno determinare la specie del bollo (Art. 3); l’apposizione di tale bollo sarà eseguita dagli impiegati delle rispettive amministrazioni e sarà fatta gratis, con a carico il solo costo del materiale necessario (Art. 4); – tutti i fabbricanti di manifatture, informati di questo mezzo che si offre per far circolare liberamente la loro produzione, possono far pervenire domanda di richiesta (Art. 5).

Il Decreto che stabilisce un metodo uniforme per la bollazione e per lo cabotaggio delle interne manifatture del Regno5, viene emanato il 6 settembre 1825 e pubblicato in Napoli il 21 settembre successivo. In riferimento ai decreti precedenti del 5 ottobre 1824 n. 1244 e del 10 gennaio 1825 n. 6, con relativo Regolamento in pari data, in 25 Articoli stabilisce il metodo per la bollazione. Su tutte le merci e manifatture che si fabbricano nel Regno, sarà apposto un bollo di forma circolare a piombo screziato di rame e verrà attaccato alla merce con fili di seta o di canapa (Art. 1). I bolli saranno di due dimensioni: uno piccolo con diametro pari ad un’oncia e saranno attaccati a tutte le manifatture con fili di seta, ed un bollo grande con un diametro pari ad un’oncia ed un quinto e sarà attaccato ai cuoi, vacchette e vitelli con fili di canapa (Art. 2). Entrambi i bolli saranno marchiati a torchio. Il conio sarà da una parte concavo e vi sarà impresso nel giro la leggenda dell’officina dei dazi indiretti o del regio giudicato del circondario ove si appone il bollo e nel mezzo quella della fabbrica. Dalla parte convessa vi sarà l’emblema del cavallo sfrenato per le manifatture dei domini al di qua del Faro e della Trinacria per i domini al di là del faro (Art. 3). Le macchine ed i coni saranno fatti costruire a spese dei fabbricanti; I piombi e rispettivi fili saranno forniti al solo prezzo del materiale di un grano ciascuno (Art. 4). Le macchine ed i coni saranno conservati nell’officina dei dazi (Art. 5). Il bollo sarà apposto sulle manifatture prima di ricevere l’ultima mano d’opera di apparecchio (Art. 6). Gli Articoli dal n. 7 al n. 12 descrivono la procedura per la bollazione. Le manifatture che al primo gennaio si troveranno in circolazione senza bollo verranno considerate in frode (Art. 13). L’Art. 14 vieta l’introduzione nelle fabbriche di qualunque genere lavorato delle manifatture uguale a quelle che si producono. I coni già accordati ad alcune fabbriche sono aboliti dovendosi uniformare alle disposizioni del decreto. L’Art. 16 stabilisce che la facoltà della bollazione verrà accordata, tramite un decreto, a ciascun fabbricante che ne faccia richiesta. Negli articoli successivi si indicano disposizioni per la circolazione, la spedizione e le competenze delle dogane.

Altre disposizioni a modifica ed integrazione delle suddette norme si hanno con Decreto 30 luglio 1826 (n. 917)6; Decreto 16 novembre 1826 (n. 1110)7; Circolare 23 febbraio 18288; Decreto 13 agosto 1828 (n. 2008)9, e Ministeriale del 15 aprile 183510.

Riportiamo di seguito i Decreti di bollazione richiesti ed ottenuti dai fabbricanti di manifatture di S. Germano e S. Elia ai sensi dell’Art. 16 del Decreto 6 settembre 182511:

 – (n. 626) Napoli, 14 aprile 1826 «DECRETO col quale accordasi ad Erasmo Angelosanto la facoltà di bollar le manifatture di panni della sua fabbrica stabilita nel comune di S. Elia in Terra di lavoro con bollo di piombo attaccato con fili di seta, portante nella superficie convessa l’emblema del cavallo sfrenato; e nel primo giro della parte concava la leggenda, Regio fondaco di privative di Sangermano; nel secondo giro, Fabbrica di panni; e nel mezzo, di Erasmo Angelosanto».

– (n. 627) Napoli, 14 aprile 1826. «DECRETO circa la bollazione delle manifatture di panni stabilite da Elia Cacchione e fratelli nel comune di S. Elia in Terra di lavoro. Essa sarà eseguita con bollo di piombo attaccato con fili di seta, nella di cui parte convessa vi sarà l’emblema del cavallo sfrenato; e nella parte concava il primo giro indicherà, Regio fondaco di privative di Sangermano; il secondo, Fabbrica di panni; ed il mezzo, de’ fratelli Cacchione».

– (n. 628) Napoli, 14 aprile 1826. «DECRETO perché la bollazione delle manifatture di panni stabilite nel comune di S. Elia in Terra di lavoro, ed appartenenti a Giuseppe Vacca, sia eseguita con bollo di piombo da attaccarsi con fili di seta, portante l’emblema del cavallo sfrenato nella parte convessa; e nella parte concava, nel primo giro la leggenda, Regio fondaco di privative di Sangermano; nel secondo giro, Fabbrica di panni; e nel mezzo, di Giuseppe Vacca».

– (n. 629) Napoli, 14 aprile 1826. «DECRETO col quale accordasi la facoltà della bollazione delle manifatture di panni di Angelo Secondino e fratelli, stabilite nel comune di S. Elia in Terra di lavoro, da doversi eseguire con bollo di piombo attaccato con fili di seta, avente nella parte convessa l’emblema del cavallo sfrenato; e nel primo giro della parte concava la leggenda, Regio fondaco di privative di Sangermano; nel secondo giro, Fabbrica di panni; e nel mezzo, de’ fratelli Secondino».

– (n. 632) Napoli, 14 aprile 1826. «DECRETO circa il bollo di piombo da apporsi con fili di seta alle manifatture di panni di Giuseppe Picaro e fratelli, stabilite nel comune di S. Elia in Terra di lavoro. Esso avrà l’emblema del cavallo sfrenato nella parte convessa; e nella parte concava, nel primo giro vi sarà la leggenda, Regio fondaco di privative di Sangermano; nel secondo giro, Fabbrica di panni; e nel mezzo, de’ fratelli Picaro».

(n. 1447) Napoli, 25 giugno 1827. «DECRETO prescrivente che il bollo a secco da apporsi alle manifatture di cuoj e vitelli che si fabbricano in Sangermano in Terra di lavoro, abbia nel mezzo l’emblema del cavallo sfrenato, ed intorno nel primo giro la leggenda, Fondaco di privativa di Sangermano; e nel secondo giro, Fabbrica di cuoj e vitelli de’ fratelli Simeone».

– (n. 1450) Napoli, 25 giugno 1827. «DECRETO circa la bollazione delle manifatture di cuoj e vitelli che si fabbricano nel comune di Sangermano in Terra di lavoro, da doversi eseguire con bollo a secco portante nel mezzo l’emblema del cavallo sfrenato, ed intorno nel primo giro la leggenda, Fondaco di privativa di Sangermano; e nel secondo giro, Fabbrica di cuoj e vitelli di Pinchera e Masia».

– (n. 2881) Napoli, 19 aprile 1830. «DECRETO in vigor del quale restano autorizzati i fratelli Giuseppe e Pasquale Simeone, Girolamo Pinchera e Gaetano Masia di apporre alle loro manifatture di cuoi e pelli che si fabbricano nel comune di Sangermano in Terra di lavoro, il bollo a secco avente nel mezzo l’emblema del cavallo sfrenato, ed all’intorno nel primo giro la leggenda, Regio fondaco di privativa di Sangermano, e nel secondo giro, di fabbricanti diversi».

– (n. 3281) Napoli, 29 gennaio 1836. «DECRETO prescrivente che il bollo a secco da apporsi alle manifatture di cuoja e pelli stabilite nel comune di S. Elia in Terra di lavoro da Francesco Lanni abbia nel mezzo l’emblema del cavallo sfrenato; ed all’intorno nel primo giro la leggenda, Regio Giudicato di S. Germano; e nel secondo giro, Fabbrica di pelli e cuoja di Francesco Lanni».

– (n. 3924) Napoli, 27 febbraio 1837. «DECRETO che accorda la facoltà della bollazione per le manifatture di lana stabilite nel comune di S. Elia in Terra di lavoro da Ottavio Picano, e prescrive che il bollo di piombo da apporsi loro con fili di seta debba avere dalla parte convessa l’emblema del cavallo sfrenato, e nel primo giro della parte concava la leggenda, Regio Giudicato di S. Germano; nel secondo, Fabbrica di tessuti di lana; ed in mezzo, di Ottavio Picano».

– (n. 4964) Napoli, 5 dicembre 1838. «DECRETO prescrivente che la bollazione delle manifatture di lana stabilite da Francesco Lanni nel comune di S. Elia nel circondario di S. Germano in Terra di lavoro si esegua con bollo di piombo attaccato con fili di seta, portante nella parte convessa l’emblema del cavallo sfrenato, e nella parte concava nel primo giro la leggenda, Regio fondaco di privative di S. Germano; nel secondo, fabbrica di tessuti di lana; ed in mezzo, di Francesco Lanni».

Da Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle due Sicilie, Napoli, Stamperia Reale, rispettivamente Anno 1824, sem. II, p. 176; anno 1826, sem. II, p. 72 e anno 1838, sem. II, p. 236 i Bolli reali di Ferdinando I, re del Regno delle due Sicilie (1816-1824); di Francesco I, re del Regno delle due Sicilie (1825-1830) e di Ferdinando II, re del Regno delle due Sicilie (1830-1859):

Nei tempi passati i sovrani del Regno di Napoli cercarono sempre soluzioni da adottare per lo sviluppo delle manifatture e del commercio.

Un grande ostacolo per le manifatture di panno di seta e di filo era il dazio della tintura in quanto nessuno poteva colorare i prodotti nel proprio stabilimento, senza incorrere in una multa in caso di inosservanza12. La regina Giovanna (1326-1382) nel 1368 emana un regolamento con cui autorizzava i fabbricanti di panni, tessuti di lana, tessuti di bambagia e filo non torto, a colorare la produzione nel proprio stabilimento13.

Successivamente il re Alfonso I (1441-1458) nel constatare che le lane erano «ruvide, carfagne e mosche» fece venire dalla Spagna delle pecore che furono affidate ai pastori abruzzesi, che in quei tempi erano considerati i più esperti nell’allevamento ed anche perché nei territori montani di questa regione potevano pascolare erba fresca nella stagione estiva14.

Il re Ferdinando d’Aragona (1458-1494) stabilisce «L’Arte della lana e della seta» e con l’editto del 5 dicembre 1463 proibisce in Napoli l’uso di stoffe straniere. Dopo la morte della moglie, Isabella (1424-1465) introdusse in Napoli l’arte della seta facendo venire nel Regno esperti periti di quella, e scelse un maestro veneziano, Marino Cataponte15.

Nel 1480 furono accordati vari privilegi agli Spagnoli, Genovesi, Ragusei, Milanesi, Bolognesi, Fiorentini e ad altre nazioni, che mai nel Regno si potevano stabilire manifatture per l’esercizio della lana e per questo sorsero manifatture a Napoli, in Arpino, nell’Isola, in Piedimonte d’Alife, in Marano Calabro ed in altri luoghi del Regno16.

1 Giambattista Colbert (1619-1683), politico ed economista francese, nato da una ricca famiglia che esercitava la mercatura di panni, rappresentò al re di Francia Luigi XIV (1643-1715): «che la via pronta, e la più sicura per aumentare le ricchezze del Regno era lo stabilimento delle manifatture, come quelle, che possono occupare il popolo basso, i poveri, e la gente oziosa; e che le manifatture di Lana, di Seta, di Canape erano le più considerevoli, onde bisognava coltivarle, e controdistinguerle, affinché fosse pel regno un’abbondante sorgiva di ricchezze superiore a tutte quelle dovizie, che si sarebbero potuto attendere dal commercio dell’Indie, o da altre remote Regioni» (Riflessioni di Nicola Fortunato intorno al commercio antico, e moderno del Regno di Napoli, Napoli, 1760, p. 91). A sua volta Gaetano La Loggia scriveva: «Tre mezzi pare, che fussero i più generali, e sicuri, per rendere felice, e ricca una Nazione. Il primo è l’esatta, ed indefessa coltivazione delle terre, ove il clima, la qualità delle medesime, e tutte le altre qualità lo consentono. Il secondo è lo stabilimento delle manifatture, che sono reputate le più necessarie, e indispensabili per l’uso, e per la vita civile degl’individui di una nazione. Il terzo finalmente è il commercio»; «Il secondo mezzo, che è la fabbrica delle manifatture, trattiene il denaro intromesso, e fa che circoli sempre fra gl’individui della stessa Nazione» (Saggio economico-politico per la facile introduzione delle principali Manifatture, e ristabilimento delle antiche nel Regno di Sicilia, in «Nuova Raccolta di Opuscoli Siciliani», t. IV, Palermo, 1791, pp. 103, 108). Pure Giuseppe Logoteca rilevava:«Senofonte nel libro Delle pubbliche Rendite degli Ateniesi, rapporta tutte le cause della ricchezza, e grandezza di una Nazione a cinque: Governo, Natura del suolo, Sito, Numero degli abitanti, e loro industria» (Il traffico antico delle manifatture siciliane, in«Nuova Raccolta di Opuscoli Siciliani», t. IV, Palermo 1793, p. 122, nota a).

2 Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle due Sicilie, Anno 1824, semestre II, Napoli, Stamperia Reale, p. 169, n. 1244.

3 Ivi, Anno 1825, semestre I, p. 15, n. 6.

4 Ivi, Anno 1825, semestre I, p. 15.

5 Ivi, Anno 1825, semestre II, p. 117, n. 276.

6 Ivi, Anno 1826, semestre II, p.71.

7 Ivi, Anno 1826, semestre II, p. 259.

8 R. Mastriani, Esposizione della legge del 19 giugno 1826 sulle dogane del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1838, p. 198.

9 Collezione delle Leggi … cit., Anno 1828, semestre. II, p. 48.

10 R. Mastriani, Esposizione della legge … cit.,p. 200.

11 Collezione delle Leggi … cit.,rispettivamente decreti nn. 626-627-628-629-632 Anno 1826, semestre I, pp. 203-204-205; nn. 1447-1450 Anno 1827, sem. I, pp. 241-242; n. 2881 Anno 1830, sem. I, p. 125; n. 3281 Anno 1836, sem. I, p. 24; n. 3924 Anno 1837, sem. I, p. 69; n. 4964 anno 1838, sem. II, p. 230.

12 L. Bianchini, Della storia delle finanze del reno di Napoli, v. I, Palermo 1839, p. 165.

13 Ibidem.

14 Riflessioni di Nicola Fortunato intorno al commercio antico, e moderno del Regno di Napoli, Napoli, 1760, p. 104.

15 Ivi, pp. 105-106.

16 Ivi, p. 105.

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