﻿{"id":5779,"date":"2016-10-24T18:55:36","date_gmt":"2016-10-24T16:55:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cdsconlus.it\/?p=5779"},"modified":"2016-11-07T22:54:23","modified_gmt":"2016-11-07T21:54:23","slug":"lo-statuto-di-s-germano-dellabate-tommaso-i-128588","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cdsconlus.it\/index.php\/2016\/10\/24\/lo-statuto-di-s-germano-dellabate-tommaso-i-128588\/","title":{"rendered":"Lo statuto di S. Germano dell&#8217;abate Tommaso I &#8211; 1285\/88"},"content":{"rendered":"<div class=\"printfriendly pf-button  pf-alignleft\">\n                    <a href=\"https:\/\/www.cdsconlus.it\/index.php\/2016\/10\/24\/lo-statuto-di-s-germano-dellabate-tommaso-i-128588\/?pfstyle=wp\" rel=\"nofollow\" onclick=\"\" title=\"Printer Friendly, PDF & Email\">\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/DEFINITIVA.1.png\" alt=\"Print Friendly, PDF & Email\" class=\"pf-button-img\" style=\"\"  \/>\n                    <\/a>\n                <\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Studi Cassinati, anno 2001, n. 1<\/p>\n<p><strong>di Emilio Pistilli<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;attivit\u00e0 normativa nella Terra di S. Benedetto<\/strong><br \/>\nCon la formazione della societ\u00e0 urbana, a partire gi\u00e0 dal sec. XI, le comunit\u00e0 locali riuscirono ad ottenere dai loro signori forme di garanzia nell\u2019organizzazione sociale che presero il nome di <em>Privilegi<\/em>, <em>carte di libert\u00e0<\/em>, <em>statuti<\/em>, <em>costituzioni<\/em>, <em>inquisizioni<\/em>, <em>sentenze<\/em>, destinate a regolamentare lo sfruttamento delle acque, la sorveglianza contro i danni compiuti dagli uomini o dagli animali alle piante, l\u2019amministrazione della giustizia, la sorveglianza contro gli incendi, ecc. In particolari periodi storici, infatti, come l\u2019imminenza di guerre o la necessit\u00e0 di tenere a freno la popolazione in stato di agitazione, fu necessario concedere condizioni privilegiate per il buon ordinamento della vita civile e per garantire i diritti essenziali della per- sona, riorganizzando la vita amministrativa della signoria, ed emanando norme di polizia locale. Afferma il Salvioli che il signore, vescovo o abate, nei suoi domini era signore e giudice, poteva promulgare leggi e bandi in forma di sentenze o come statuti locali ed i suoi dipendenti dovevano rispettarli1.<br \/>\nQuesta attivit\u00e0 normativa fu molto intensa presso gli abati di Montecassino, soprattutto nel sec. XIII. L\u2019abbazia di Montecassino \u00e8 la signoria ecclesiastica del Medio Evo che ne concesse il maggior numero. Ma c\u2019\u00e8 da presumere che gi\u00e0 dai secoli precedenti si avessero esempi di tali concessioni; infatti nelle sentenze pro- nunciate dall\u2019abate Bernardo I contro le universit\u00e0 di S. Vittore, S. Pietro Infine, Bantra, S. Elia, Vallerotonda, si legge: \u201c<em>Inspecto privilegio ipso a predecessoribus nostris concesso<\/em>\u201d. Possiamo, inoltre, supporre che ogni castello avesse il suo privi- legio pi\u00f9 o meno ampio2. Fuori della Terra di S. Benedetto gli statuti furono emanazione delle stesse <em>universitates civium<\/em>, anche se spesso confermati dai signori feudali. Furono passati per iscritto al tempo degli Angioini, ma la loro origine era sicuramente quella degli ordinamenti longobardi3.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Privilegi e Carte di libert\u00e0<br \/>\n<\/strong>Sono giunti sino a noi solo 12 privilegi e precisamente quelli di Traetto, Suio, Cervaro, Casal di Castellone in Puglia, nel territorio della citt\u00e0 di Troia, Piedimonte, Pontecorvo, S. Angelo in Theodice, Atina, Fella, in Calabria, S. Germano, S. Pietro in Monastero, S. Apollinare, S. Ambrogio. I suddetti privilegi furono rilasciati dall\u2019abbazia per accattivarsi le popolazioni passate da poco sotto il suo dominio (Suio, Traetto, Atina) e per accattivarsi quelle pi\u00f9 ribelli (S. Germano, Piedimonte, Pontecorvo, S. Angelo in Theodice) conce- dendo loro moderazione ed esenzioni dal pagamento di tributi vari, di prestazioni di \u201cservizio\u201d, garanzia del rispetto dei diritti essenziali della persona; diritti, questi, che nel Medio Evo erano stati soppressi dai signori del tempo4.<br \/>\nLe signorie locali avevano ridotto gli uomini a oggetti: nessun atto della loro vita poteva essere fatto senza il consenso del proprio signore.<br \/>\nLe Carte di libert\u00e0 furono una reazione al passato, che aveva imposto norme ed aveva circoscritto la libert\u00e0 dei cittadini. Restituire ad essi alcune libert\u00e0 fu una mossa strategica da parte dei signori: allentando i freni si poteva contare su un mag- gior appoggio della popolazione5. Esse, come gi\u00e0 detto, dichiaravano la demanialit\u00e0 delle acque, dei corsi d\u2019acqua, dei monti, pascoli, pianure, vie, mura castellane; affermavano il diritto del mona- stero a tagliare gli alberi per le proprie necessit\u00e0. Inoltre dettavano le norme per la cessione e derivazione delle acque pubbliche; per la costruzione di mulini, frantoi e balcatoi; per il dissodamento e la cultura di terre boscose (<em>caese<\/em>); per le attivit\u00e0 di caccia e pesca; per la riscossione del plateatico; per l\u2019uso di pesi e misure; per il pagamento degli adiutori e della \u201cprocuratio\u201d all\u2019abate per la visita annuale ai castelli, anche se non veniva effettuata; per lo \u201cjus affidandi\u201d dei forestieri nella Terra di S. Benedetto; per la facolt\u00e0 di libera disposizione dei beni da parte dei dipendenti; per il pagamento della terziaria; per la confisca dei beni delle persone che si trasferivano fuori della Terra; per le attivit\u00e0 di vendita; per il rinnovo venti- novennale dei contratti e carte di franchigia; per la successione ereditaria; per la pre- stazione dei servizi e dei redditi dovuti al monastero dagli eredi; per la condizione giuridica e le alienazioni delle terre delle chiese parrocchiali. L\u2019abate Bernardo I Ayglerio (ab. 1263-1282) raccolse molti di tali documenti \u2013 o <em>Inquisizioni Generali <\/em>\u2013 nel suo Regesto I del 1273, edito da A. Caplet nel 1890[6].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtroppo, nonostante i riferimenti ad analoghi atti dei suoi predecessori, l\u2019abate Bernardo non ci fornisce indicazioni per risalire ad essi e all\u2019epoca della loro reda- zione. Tuttavia egli non si ferm\u00f2 alle sole Inquisizioni Generali ma and\u00f2 oltre regolando i diritti di plateatico, di transito sui fiumi Rapido, Liri, Garigliano, di macinatura dei cereali e delle olive. Tali diritti erano riscossi da sempre in via consuetudina- ria, ma fu necessario metterli per iscritto perch\u00e9 non fossero pi\u00f9 contestati. Nel 1273 furono emanate 7 inquisizioni, contenute nel Regesto II dell\u2019abate Bernardo7. La prima riguarda i diritti di plateatico: \u201c<em>Inquisitio facta in civitate S. Germani et omnibus castris et locis abbatiae Cas. de universis et singulis iuribus debitis officio cellariatus Cas. ratione plateae de hiis que venduntur sive emuntur, in locis predic- tis<\/em>\u201d. La seconda inquisizione riguarda i diritti di passaggio attraverso scafe sui fiumi Rapido, Liri e Garigliano. Il diritto era riservato sia alle merci che alle persone che vi passavano. Le scafe erano piccole imbarcazioni per l\u2019attraversamento dei fiumi. La loro atti- vit\u00e0 iniziava all\u2019alba e terminava verso il tramonto, gli imbarchi avvenivano in posti diversi: sul Gari, presso S. Angelo in Theodice, sul Liri, presso S. Apollinare e Giuntura, sul Garigliano, presso S. Ambrogio. Il titolo dell\u2019inquisizione \u00e8 il seguente: \u201c<em>Inquisitio facta in Abbatia Cas. de iuribus debitis officio Cellerariatus Cas; ratione pedagii ab hiis qui transitum faciunt per scafas existentes in fluminibus Liris, Garigliani et Rapidi ad supradictam Abbatiam spectantibus, ac etiam de hiis que trasferuntur super scafas praedictas<\/em>8\u201d. Le restanti inquisizioni trattano dei diritti di macinatura dei cereali e delle olive nell\u2019ambito del territorio di S. Benedetto, diritti di balcatoi, diritti di cottura nei forni esistenti nel territorio cassinese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>S<\/strong><strong>tatuti<br \/>\n<\/strong>Possiamo definire gli Statuti con Luigi Fabiani: \u00abCon il termine \u2018statutum\u2019 o \u2018statuta\u2019 le carte cassinesi indicano non solo il complesso di norme che gli abati e- manavano per regolare alcuni aspetti della vita municipale e della diocesi, ma anche alcune disposizioni particolari chiamate anche \u2018constitutiones\u2019, \u2018decreta\u2019. Gli statuti cassinesi sono regolamenti di polizia urbana e rurale, o di polizia ecclesiastica\u00bb9. Numerose furono le universit\u00e0 (gli odierni comuni) che, sottoposte alla giurisdi- zione Cassinese, ebbero gli Statuti; ma va precisato che gli abati cassinesi non concessero mai agli abitanti del territorio sottoposto di auto regolamentarsi con propri statuti, almeno fino al secolo XIV10. Oggi possediamo solo tre statuti, due in materia municipale, quello di Pontecorvo e quello di S. Germano (ma quest\u2019ultimo riguardava tutti gli altri centri abitati della Terra di S. Benedetto), uno in materia ecclesiastica, che regolava i rapporti tra l\u2019ab- bazia e la chiesa capitolare di S. Germano. Del primo ci \u00e8 giunto solo un frammento composto da 17 capitoli, anonimo, pubblicato nel 1940 dall\u2019Inguanez11.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Lo Statuto di S. Germano<br \/>\n<\/strong>Fu emanato dall\u2019abate di Montecassino Tommaso I tra il 1285 e il 1288 con la partecipazione dei baiuli di S. Germano ed altri notabili della Terra di S. Benedetto. Lo Statuto, vista la ripresa delle ribellioni, nacque con la preoccupazione di voler tutelare gli interessi dei cittadini, \u201c<em>Ad temeritatem et audaciam quorundam abbatialium cohercendam et ipsorum nocendi facultatem refrenandam&#8230;<\/em>12\u201d. Naturalmente nell\u2019emanare lo Statuto l\u2019abate dovette ribadire antiche norme consuetudinarie dovute al monastero, rimaste per\u00f2 inosservate durante l\u2019ultimo periodo della dominazione sveva. Tale Statuto \u00e8 costituito da una serie di norme espresse in 74 articoli, ognuno dei quali stabilisce la pena per il trasgressore, ordina il risarcimento del danno e dichiara il bisogno di credere al giuramento dell\u2019accusatore, al beneficio del quale andava, spesso, una parte della pena in denaro spettante al padrone del fondo. In un primo tempo dovette essere impostato con atto d\u2019imperio a tutte le comunit\u00e0 locali \u2013 \u00e8 Luigi Fabiani che lo arguisce13 \u2013, successivamente fu trasformato in uno statuto tipo, che le Universit\u00e0 delle terre e castelli cassinesi dovettero adottare e fare osservare a tutti e chiederne ogni anno (dal I maggio alla festa di S. Pietro) la conferma all\u2019abate sotto pena del pagamento di una multa di 4 once d\u2019oro. Tutto ci\u00f2 \u00e8 avvalorato dal fatto che i capitoli 73-74 sono aggiunti da mano posteriore14. Lo statuto \u00e8 nel Regesto II dell\u2019abate Tommaso e fu trascritto anche nel terzo esemplare del Regesto II dello stesso abate dopo le Inquisizioni, tra i vari documenti copiati in epoche successive15. \u00c8 ancora inedito, se si esclude la trascrizione fatta da Luigi Fabiani16; qui lo si riporta integralmente con l\u2019aggiunta di una proposta di traduzione. Si presenta come regolamento di polizia municipale, urbana, rurale, annonaria e di mercato: non contiene alcuna norma di diritto privato, penale o processuale; la materia trattata \u00e8 quella degli statuti della bagliva. Nei vari articoli vengono citate norme relative alla vita dei campi, alle merci, al prezzo, alla vendita delle carni e del pesce, alla disciplina dei beccai, alla vendemmia, alla viabilit\u00e0, ai cittadini, all\u2019approvazione annuale degli statuti. Analizzando i vari articoli possiamo avere una visione ampia e veritiera della vita nella citt\u00e0 di S. Germano nel secolo XIII: troviamo che il popolo cassinese \u00abeleggeva i <em>forestieri<\/em>, cio\u00e8 i campari per la denunzia del danno dato ed i \u201c<em>catapanos sive superstites<\/em>\u201d ai quali era devoluta la sorveglianza sulla vendita dei viveri e sui loro prezzi. Dallo statuto e dai documenti troviamo varii artigiani, sembra non riuniti in corporazione, calzolai, osti, beccai con proprie botteghe: i contadini sono servi lega- ti al suolo, soggetti agli ordini dei <em>patroni <\/em>delle terre ed angariali obbligati a dati lavori campestri, ad arare, zappare, vendemmiare, potare, a fare lavori di scavo e simili. Questo il piccolo mondo comunale che ci \u00e8 illuminato dallo statuto.17\u00bb Il bisogno di regolamentare la vita urbana, sia nella gestione del mercato (settore prezzi), che sulle norme igienico-sanitarie per i prodotti alimentari, \u00e8 un problema serio sin dal Medio Evo. I primi 22 articoli dello Statuto riguardano i danni ed i furti arrecati nel settore agricolo, e decretano, nei confronti dei contravventori, multe che andavano da un carlino ad un augustale. Se qualche uomo o donna fosse stato trovato a raccogliere o rubare uva, fichi o altri frutti in luoghi altrui, senza permesso, veniva multato (Art.1); la multa era raddoppiata se il fatto fosse avvenuto di notte. Quest\u2019ultima formulazione, \u201c<em>de nocte duplum<\/em>\u201d, \u00e8 ricorrente nello statuto di S. Germano, e non senza motivo. Nel Medio Evo, infatti, in un mondo in cui la luce artificiale non esisteva, la notte era conside- rata piena di pericoli e minacce, il tempo della tentazione, del diavolo. La legisla- zione medievale era molto severa con i crimini commessi di notte; ad una certa ora le porte della citt\u00e0, dei castelli, delle chiese erano chiuse onde prevenire tali inconvenienti18. La durata del giorno era regolata dalla luce del sole: la debole fiammella di una lucerna ad olio poteva consentire solo poche ed indispensabili operazioni; col calare delle tenebre tutte le attivit\u00e0 umane si arrestavano, le porte delle case si sprangavano; all\u2019esterno restava solo l\u2019abbaiare dei cani e il canto sguaiato di qualche ubriaco. Il furto dei frutti dai campi veniva punito in maniera molto articolata: se si veniva sorpresi a rubare con recipienti o grembiule o fazzoletto (<em>cum aliquo vase, sinu vel mappata<\/em>), oltre alla restituzione del maltolto si era soggetti al pagamento di un tar\u00ec (art. 1); se invece il furto avveniva <em>sine aliquo vase, sinu vel mappata<\/em>, al solo scopo di mangiarli, l\u2019ammenda si dimezzava (10 grana &#8211; art. 2); infine non si era molto tolleranti con coloro che coglievano frutti nei terreni altrui perch\u00e9 non ne ave- vano di propri: la multa era di un tar\u00ec (art. 3). Ben tre articoli per impedire il furto di frutti dagli alberi: \u00e8 evidente che si trattava di un bene importante, e ci\u00f2 \u00e8 comprensibile se si tiene presente che a quei tempi la produzione, senza i metodi moderni di coltivazione, senza l\u2019uso degli anticrittogamici e senza alcuna protezione nei confronti dei voraci predatori dell\u2019aria, doveva essere piuttosto scarsa. Del resto i nostri anziani ricordano ancora come, in tempi abbastanza recenti, fosse diffuso il furto (talvolta vero e proprio saccheggio) di frutti novelli. \u00c8 da considerare, infine, che i frutti degli alberi venivano conservati, spesso per essiccazione, come riserva alimentare per i mesi successivi, e ci\u00f2 contribuiva a rendere meno pesante la penuria alimentare che costituiva il problema pi\u00f9 sentito in quel lontano medioevo. I raccolti di olive, di grano e di legumi, invece, dovevano essere piuttosto diffusi se il raccoglierne a terra senza autorizzazione del proprietario poteva costare l\u2019ammenda di 10 grana (artt. 4 &#8211; 5). Riguardo alle olive va considerato che la loro qualit\u00e0 non corrispondeva a quella attuale, frutto di elaborate selezioni; pertanto \u00e8 lecito supporre che la resa in olio non doveva essere abbondante il rapporto attuale \u00e8 di circa kg. 4 di olive per 1 litro di olio -, mentre la conservazione sotto sale o calce doveva costituire una discreta riserva per tutto l\u2019anno. L\u2019olio che se ne ricavava, per\u00f2, aveva un valore quasi sacro, legato come era anche all\u2019illuminazione domestica e all\u2019uso come unguento sui traumi o sulle scottature, oltre che come condimento. Mentre i primi cinque articoli si riferiscono ai furti nei campi, i successivi 6, 7 e 8 prevedono pene per i danneggiamenti agli alberi da frutto (mezzo augustale) ed ai campi coltivati (10 grana). Una popolazione prettamente rurale, oltre ad essere molto legata ai beni agricoli, lo era anche per gli strumenti di lavoro, la cui presenza era indice di ricchezza e prosperit\u00e0; dunque non potevano mancare sanzioni circa l\u2019appropriazione indebita di strumenti di lavoro, come l\u2019aratro o simili (Art. 9); va rilevato, al riguardo, che, oltre la pena pecuniaria di dieci grana, \u00e8 previsto anche il risarcimento in giornate lavorative (<em>in tot et tantis diebus, quot ipsum aratrum tenuerit<\/em>). Interessante risulta anche l\u2019art. 10, sul divieto di accendere fuochi prima del 15 agosto, festa dell\u2019Assunta, senza il permesso del Rettore, salvo l\u2019incendio di sterpaglie, nei propri terreni, in previsione dell\u2019aratura; qui la pena \u00e8 salata: un augustale, oltre il risarcimento al danneggiato. L\u2019art. 11, inoltre, punisce l\u2019inquinamento delle acque potabili (un tar\u00ec). \u00c8 evidente che la tutela delle risorse naturali e dell\u2019ambiente era molto sentita, cosa non molto presente nella societ\u00e0 attuale. I successivi articoli, fino al numero 23, sono volti a tutelare la propriet\u00e0 agricola da danneggiamenti da parte di estranei o di bestie altrui. Riguardo a queste ultime si fa distinzione se trattasi di pecore e capre (un grano per ogni capo trovato al pascolo abusivo, fino ad un massimo di cinque capi, oltre tale numero un tar\u00ec &#8211; art. 18) o di maiali (due grana per capo fino ad un massimo di 5 capi; se di pi\u00f9 un tar\u00ec &#8211; art. 19) o di pollame (il proprietario del terreno potr\u00e0 ucciderlo, mentre il proprie- tario delle bestie pagher\u00e0 alla Curia un grano &#8211; art. 21); tutte le bestie trovate in pascolo abusivo potranno essere sequestrate e portate al Rettore, mentre il loro proprietario dovr\u00e0 pagare un augustale alla Curia (art. 20). In quest\u2019ultima serie di articoli appare estraneo l\u2019art. 15, che impone a tutti gli abitanti del territorio cassinese, se possessori di terreni, di piantare ogni anno alme- no trecento cavoli e cento agli (<em>de caulibus ad minus centinaria tria et de aleis centinarium unum<\/em>), sotto pena di due tar\u00ec da versare alla curia. Tale imposizione, per quanto possa apparire strana, fa comprendere che ortaggi come cavoli ed agli erano di scarso valore commerciale, pertanto prevaleva la tendenza a non coltivarli. Seguono ben 25 articoli che regolano la vendita e la macellazione delle carni ed altri cinque sulla vendita dei pesci. All\u2019articolo 25 si prescrive l\u2019obbligo di vendere merci che richiedano un peso o una misura (pane, vino, carni, frutta, ortaggi) solo con la licenza dei catapani (o sovrintendenti) che sono nominati in ogni universit\u00e0. Una figura importante, dunque, nel commercio locale del medio evo, e che ritroviamo spesso nei documenti dell\u2019epoca, \u00e8 il \u201ccatapano\u201d, detto anche <em>acatapanus <\/em>o <em>superstitis <\/em>(<em>superstes<\/em>); il nome deriva \u00abdal linguaggio bizantino in cui nel secolo X e successivi aveva significati molteplici. Talora indicava il supremo comandante militare, o supremo governatore di provincie, e talora anche il capo di qualche servizio o ufficio statale. Dopo la fine della dominazione bizantina in Italia, il termine rimase ad indicare soltanto un funzionario amministrativo e giudiziario locale incaricato della sorveglianza del commercio e del mercato.19\u00bb. Suo compito era quello di vigilare sulla qualit\u00e0 delle merci, sui prezzi, sulle modalit\u00e0 di vendita, sui sigilli apposti dalla Curia sui pesi e sulle misure. Aveva potere discrezionale sulla variazione stagionale dei prezzi, ma non il potere di sta- bilire l\u2019ammontare delle multe, che erano gi\u00e0 indicate nel nostro statuto. Purtroppo non ci \u00e8 dato sapere con quali criteri veniva nominato il catapano, n\u00e9 in quale ceto sociale fosse individuato; tuttavia \u00e8 facile presumere che provenisse da ambienti vicini a quello del commercio, vista la perizia di cui doveva dar prova in tale ambito. Tornando al nostro statuto troviamo l\u2019obbligo ai mercanti ed agli ortolani di usare i \u201crotoli di ferro\u201d (pari a gr. 890) marcati con il marchio ed il sigillo della Curia cassinese (<em>mercatos et signatos merco et signo curie casinensis <\/em>&#8211; art. 27). La quantit\u00e0 delle carni da macellare veniva disciplinata in relazione ai tempi ed alle esigenze (<em>secundum quod tempus exigit et requirit <\/em>&#8211; art. 28 e art. 48) secondo norme non presenti nello statuto, mentre potevano essere poste in vendita solo al peso di un rotolo intero, o met\u00e0 o un terzo o un quarto (art. 29). Negli articoli da 30 a 39 si definiscono i prezzi delle varie carni differenziandoli a seconda della qualit\u00e0 (<em>si bene pingues <\/em>oppure <em>si macilentes<\/em>), dell\u2019et\u00e0 della bestia, della stagione. Naturalmente spettava al catapano stabilire tali caratteristiche. Nell\u2019art. 40 si stabilisce che le carni vengano vendute senza teste e piedi (<em>sine capite et pedibus<\/em>); questi naturalmente possono essere venduti a parte al prezzo di un terzo di meno. La macellazione deve avvenire alla presenza del catapano o, in sua assenza, di due persone oneste (<em>duorum proborum virorum <\/em>&#8211; art. 41): non ci sono noti, per\u00f2, i criteri per individuare tali \u201cprobiviri\u201d. Le carni di qualit\u00e0 diverse devono essere esposte in macelleria (<em>in buczaria<\/em>) in contenitori diversi (art. 42) s\u00ec da non trarre in inganno il consumatore: la contravvenzione a tale norma comportava la bella multa di due tar\u00ec. In caso di carenza di carni in macelleria si consentiva la vendita, ai tavernieri del territorio, di un quantitativo massimo di due rotoli (art. 43); ci\u00f2 per evitare che i cittadini ne rimanessero sprovvisti. A quest\u2019ultimo proposito va ricordato che per la mancanza di adeguati mezzi di conservazione &#8211; l\u2019unico mezzo conosciuto era l\u2019essiccazione con salatura &#8211; la vendita della carne poteva avvenire solo per un tempo limitato e dopo una capillare informazione: dunque non trovare la carne in macelleria dopo l\u2019attesa macellazione significava restarne sprovvisti per un tempo rilevante. Nel nostro statuto, come si vede, \u00e8 costante la preoccupazione di un\u2019adeguata tutela del cittadino. In tale ambito rientra anche la norma che prevede la vendita di carni malate o di animali morti solo a pezzi interi e fuori le mura della citt\u00e0 (<em>extra portam <\/em>&#8211; art. 44), con l\u2019autorizzazione del catapano. Tale divieto viene ripreso all\u2019art. 46 in cui si fa espressa menzione di animali morti o di maiali con la tenia: <em>carnes morticinas seu sorsomerias<\/em>; quest\u2019ultimo termine, <em>sorsomerius<\/em>, non si riscontra nei vari dizionari di latino medievale, ma \u00e8 rimasto in uso tra la gente delle campagne locali fino a tempi recenti: infatti \u00e8 stato un vecchio contadino del Cassinate a spiegare che il <em>sursumi\u00e9gli\u00f6 <\/em>(voce dialettale) \u00e8 un maiale affetto da tenia. Considerato che il medioevo fu l\u2019epoca dei privilegi non poteva mancare qual- cosa di simile nella normativa del commercio: l\u2019art. 45 infatti prevede che i macellai facciano uno sconto di due denari su ogni rotolo di carne alla curia cassinese ed ai suoi ufficiali; la pena, in caso di omissione, \u00e8 di un tar\u00ec. Gli articoli da 49 a 53 regolano la vendita ed il prezzo dei pesci. Da essi si possono desumere variet\u00e0 di pesci dalla difficoltosa identificazione (<em>anticulus<\/em>, <em>squamus <\/em>e <em>barius<\/em>, art. 51) e variet\u00e0 marine (<em>trella<\/em>: triglia, <em>surella<\/em>: suro, <em>palumbus<\/em>: palombo, <em>tenca<\/em>: tinca, <em>sarda<\/em>). Queste ultime possono destare perplessit\u00e0 dal momento che la citt\u00e0 di S. Germano sorgeva a circa quaranta chilometri dal mare, e quaranta chilometri in quell\u2019epoca costituivano una bella distanza; al riguardo si pu\u00f3 congetturare che si disponesse di un sistema di scambi commerciali abbastanza agevoli, magari lungo il fiume Garigliano, che nel passato era navigabile20; ma \u00e8 \u00a0pi\u00f9 facile ritenere che il nostro statuto, formalmente destinato alla citt\u00e0 di S. Germano, fosse, in realt\u00e0, esteso a tutta la Terra S. Benedicti, che includeva una buona fascia costiera a ridosso della foce del Garigliano. Ci\u00f2 che appare strano \u00e8 la mancanza di riferimenti a pesci di acqua dolce: \u00e8 nota la pescosit\u00e0 delle acque del Gari-Garigliano fin dai tempi di M. T. Varrone21. Gli articoli da 53 a 59 regolano l\u2019attivit\u00e0 delle taverne: l\u2019obbligo di utilizzare solo le misure ufficiali contrassegnate dal sigillo della Curia (art. 54), l\u2019obbligo di vendere il vino solo dopo l\u2019apprezzo del catapano (art. 55), l\u2019obbligo di chiudere la taverna e il divieto di vendere vino dopo il terzo suono delle campane (artt. 56, 57), che di solito annunciava l\u2019inizio della messa, il divieto di tenere aperto l\u2019esercizio nei giorni di domenica e di festivit\u00e0 principale prima dell\u2019inizio della messa solenne (art. 58), il divieto di svolgere giochi d\u2019azzardo nelle taverne, con la sola eccezione del vino (art. 59); altre limitazioni, non precisate nello statuto, erano stabilite per la vendita di carne, vino e pesce nel periodo della vendemmia (art. 53). Non potevano mancare norme che regolassero l\u2019attivit\u00e0 lavorativa nei giorni di festivit\u00e0 religiose, in cui era consentito solo effettuare lavori urgenti e improcrastinabili, quali la vendemmia, la raccolta delle messi o la cura della canapa (art. 61); n\u00e9 potevano mancare gravi sanzioni per le bestemmie (un augustale &#8211; art. 64). Ad attenuare i privilegi, di cui si parlava pi\u00f9 su, interviene l\u2019art. 62 che fa ricadere sotto i dettami dello statuto anche i Rettori, con le loro famiglie ed i loro ani- mali, sottoposti al giudizio del Vicario cassinese. Gli articoli da 65 a 68 tornano sulla tutela ambientale vietando di estrarre sabbia dai fiumi fuori dei luoghi stabiliti o di gettare letame o rifiuti nei fiumi e sulle strade; obbligano, inoltre, i cittadini a ripulire dalle erbacce le vie adiacenti alle loro propriet\u00e0 e a spazzare ogni sabato le piazze in prossimit\u00e0 delle proprie abitazioni. Per attuare in maniera concreta la salvaguardia dell\u2019ambiente una norma imponeva, ad ogni universit\u00e0 o villaggio della Terra di S. Benedetto, di inviare ogni mese una guardia forestale (<em>foristerius<\/em>) ad ispezionare il territorio per riferire, ogni quindici giorni, su eventuali danni procurati da uomini o animali (art. 71). Tanto prevalente interesse per la difesa del territorio \u00e8 ben spiegabile se si pensa che le popolazioni del passato affidavano tutta la loro esistenza ad un ambiente il pi\u00f9 possibile benigno: ogni guasto ecologico poteva essere riparato solo dalla stessa natura e nei tempi da questa stabiliti. I mercati si svolgevano nella citt\u00e0 ed erano luoghi di scambio, di vendita, di compera, ma allo stesso tempo anche luogo di incontro. Le taverne, antico luogo di ritrovo, erano il centro sociale per eccellenza, il punto focale dove si attingevano notizie, leggende, miti anche dalle terre pi\u00f9 lontane22. Anch\u2019esse dovevano seguire delle norme ben precise; ad esempio: restare chiuse dopo il terzo suono delle campane, eccetto casi eccezionali (prevista la multa di 2 tar\u00ec) e nei giorni di domenica, di festivit\u00e0 principale, degli apostoli, della messa solenne (1 tar\u00ec). Nelle taverne era proibito il gioco d\u2019azzardo, eccetto con il vino; i contravventori pagavano 1 tar\u00ec di multa, il doppio se ci\u00f2 avveniva di notte. Nella Terra di S. Benedetto era uso scambiarsi aiuti durante i lavori manuali, specialmente nei campi: tale usanza si \u00e8 perpetuata fino ai nostri giorni ed \u00e8 venuta meno con l\u2019introduzione dei mezzi meccanici nei lavori agricoli. La mancanza di scambi manuali era pagata con una multa di 1 Tar\u00ec. Lo statuto si conclude con alcuni articoli di carattere giuridico che esulano dall\u2019intento di questo lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I prezzi<br \/>\n<\/strong>Da un\u2019analisi attenta dello statuto viene fuori una societ\u00e0 agricola e cittadina i cui elementi fondamentali sono: l\u2019allevamento del bestiame, la pesca, il commercio e l\u2019agricoltura. La terra e l\u2019economia agraria sono alla base della vita materiale del Medioevo, di conseguenza attraverso tali risorse si manifestava potenza e ricchezza, sia politica che sociale23. Per caratterizzare meglio l\u2019economia rurale di tale societ\u00e0, e per riassumere, appare opportuno fornire una serie di schemi inerenti la produzione agricola e gli allevamenti con relativo listino prezzi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Prodotti agricoli di S. Germano<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alberi<\/strong>: viti, fichi, ulivi, meli, peri, querce, olmi.<br \/>\n<strong>Ortaggi <\/strong>\/ <strong>cereali<\/strong>: cavoli, aglio, grano, avena, biade, canapa, legumi.<\/p>\n<p>Le multe per furti variavano da 1 Tar\u00ec a 1\/2 Augustale; se il furto avveniva di notte la multa era raddoppiata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Allevamento del bestiame \/pesci<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><strong>Animali domestici<\/strong>: cavalli, asini, bovini, polli, galline, gallinacci, porci, capre, pecore, piccioni.<br \/>\n<strong>Animali selvatici<\/strong>: cinghiali, cervi.<br \/>\n<strong>Pesci<\/strong>: trote, sarde, alici, dentici, lacerti, palombi, tinche, triglie.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>V<\/em><em>endita delle carni domestiche<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riguardo al prezzario delle carni lo Statuto di S. Germano \u00e8 molto particolareggiato, con uno scrupoloso listino prezzi: a seconda della qualit\u00e0, della freschezza, della tenerezza, vi era un prezzo stabilito dai catapani; chi non lo rispettava pagava multe alla Curia. Quando i macellai uccidevano le bestie era necessaria la presenza di alcuni catapani; se per caso non ci fossero stati, allora c\u2019era bisogno di 2 probi viri; chi non avesse ottemperato era punito con una multa di 1 Tar\u00ec. In vendita sul mercato c\u2019erano anche le carni \u201cmorticine\u201d o malate, ma queste erano vendute fuori la porta della citt\u00e0 ad un prezzo inferiore rispetto alla norma, sempre dietro consenso dei catapani. I prezzi relativi alla vendita di alcuni prodotti agricoli, quali le carni, erano diversi a seconda dell\u2019acquirente: infatti la Curia Cassinese con i suoi ufficiali beneficiava di prezzi inferiori rispetto alla norma; i commercianti che non aderivano venivano multati. I macellai dovevano tenere esposte le carni su contenitori separati, a seconda della variet\u00e0; esse venivano vendute al rotolo, marcate e contrassegnate dal sigillo della Curia, altrimenti la pena era di 3 Tar\u00ec.<br \/>\nIl rotolo aveva i seguenti sottomultipli: 1, 1\/2, 1\/3, 1\/4<br \/>\nIl rotolo di carne non comprendeva la testa ed i piedi dell\u2019animale: chi li voleva comprare li pagava 1\/3 del costo della carne; altrimenti c\u2019era 1 tar\u00ec di multa.<\/p>\n<p><strong>T<\/strong><strong>abella dei prezzi<\/strong><br \/>\n<em>Ragguaglio delle monete e delle misure<\/em>24<\/p>\n<p><strong>1 libbra <\/strong>di peso = 12 <em>once<\/em><br \/>\n<strong>libbra napoletana <\/strong>= kg. 0,320<br \/>\n<strong>oncia <\/strong>= kg. 0,0267 &#8211; 1 oncia d\u2019oro = 30 <em>tar\u00ec d\u2019Amalfi <\/em>= 600 <em>grana<\/em><br \/>\n<strong>r<\/strong><strong>otolo <\/strong>= kg. 0,890<br \/>\n<strong>acino <\/strong>= kg. 0,0000445 = 1 grano<br \/>\n<em>acino <\/em>(napoletano) = g. 0,0445<br \/>\n<strong>augustale d\u2019oro <\/strong>= 1\/5 di 1 <em>oncia <\/em>(kg. 0,00534) fatto coniare da Federico II nel 1231; l\u2019augustale nelle regie zecche era di carati 20 e 1\/2 (854\/1000) oppure, secondo altri, solo 20 carati (833\/1000)<br \/>\n<strong>soldo d\u2019oro <\/strong>= 4 tar\u00ec<br \/>\n<strong>tar\u00ec <\/strong>(o tareno) = peso 20 grana; moneta d\u2019oro (poi anche d\u2019argento) di origine araba pari a 1\/4 del <em>din\u00e2r <\/em>d\u2019oro arabo, pari, a sua volta, a 2 <em>carlini <\/em>napoletani<br \/>\n<strong>tar\u00ec d\u2019oro <\/strong>(normanno) = 20 <em>acini<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-5965 size-large\" src=\"http:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno-743x1024.jpg\" alt=\"tabella-2001-i-n-1-giugno\" width=\"743\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno-743x1024.jpg 743w, https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno-218x300.jpg 218w, https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno-768x1058.jpg 768w, https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno-300x413.jpg 300w, https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA-2001-I-n.-1-giugno.jpg 1035w\" sizes=\"(max-width: 743px) 100vw, 743px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Le carni di gallina, polli, piccioni e di altri uccelli domestici e selvatici hanno una variazione di prezzo a seconda del tempo e della richiesta.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA.1-2001-I-n.-1-giugno.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5970 size-full\" src=\"http:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA.1-2001-I-n.-1-giugno.jpg\" alt=\"tabella-1-2001-i-n-1-giugno\" width=\"734\" height=\"676\" srcset=\"https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA.1-2001-I-n.-1-giugno.jpg 734w, https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA.1-2001-I-n.-1-giugno-300x276.jpg 300w, https:\/\/www.cdsconlus.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/TABELLA.1-2001-I-n.-1-giugno-270x250.jpg 270w\" sizes=\"(max-width: 734px) 100vw, 734px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 &#8211; G. SALVIOLI, <em>Storia della immunit\u00e0 delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia<\/em>, vol.II, Napoli 1927.<br \/>\n2 &#8211; E. GATTOLA, <em>Accessiones ad historiam Abbatiae Cassinensis<\/em>, Coleti, Venetiis, 1734, vol. I, pagg. 345-346.<br \/>\n3 &#8211; G. RACCIOPPI, <em>Gli statuti della bagliva delle antiche comunit\u00e0 del Napoletano<\/em>, in Archivio Storico per le Province Napoletane, VI (1881), fasc. I-II.<br \/>\n4 &#8211; L. FABIANI, <em>La Terra di S. Benedetto<\/em>, I, Montecassino, 1968, pag. 384.<br \/>\n5 &#8211; G. SALVIOLI, op. cit., II; pag. 269.<br \/>\n6 &#8211; <em>Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta<\/em>, Tipografia Vaticana, 1980.<br \/>\n7 &#8211; <em>Regesto II di Bernardo Abate<\/em>, a. 1273, manoscritto inedito in Archivio di Montecassino.<br \/>\n8 &#8211; ibid., pag. 77; G. CHIALVO, <em>Diritti di traghetto in un documento cassinese<\/em>, estratto da \u201cIl diritto marittimo\u201d, s. l. agosto-ottobre, 1936<br \/>\n9 &#8211; L. FABIANI, op. cit. pag. 398.<br \/>\n10 &#8211; Ibid.<br \/>\n11 &#8211; M. INGUANEZ, \u201c<em>Frammento di uno statuto di Pontecorvo del secolo XIII<\/em>\u201d, in \u201cStudi di Storia e Diritto in onore di Carlo Calisse\u201d vol. III, 1940, pagg. 121-125.<br \/>\n12 &#8211; <em>Statuto di S. Germano<\/em>, premessa.<br \/>\n13 &#8211; Op. cit., I, pag. 400.<br \/>\n14 &#8211; Ibid.<br \/>\n15 &#8211; Ibid.<br \/>\n16 &#8211; Op. cit., I, <em>Appendice<\/em>, doc. n. 13, pag. 456 sgg.<br \/>\n17 &#8211; P. SELLA, <em>Statuto di Cassino degli anni 1285-1288<\/em>, in \u201cCasinensia\u201d, vol. I, Montecassino, 1929; pagg. 184-185.<br \/>\n18 &#8211; J. LE GOFF, <em>La societ\u00e0 nell\u2019occidente medievale<\/em>, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1981.<br \/>\n19 &#8211; L. FABIANI, op. cit., pag. 195, nota 57; si veda anche V. FEDERICI, <em>Gli statuti di Pontecorvo<\/em>, in \u201cMiscellanea Cassinese\u201d, 10, Montecassino, 1932, pag. XXI.<br \/>\n20 &#8211; Si ricorda l\u2019invasione dei Saraceni dell\u2019846, quando risalirono il fiume con le loro imbarcazio- ni fino ad avvistare l\u2019abbazia di Montecassino, che fu salva solo grazie all\u2019intervento di S. Apollinare: <em>Chronicon Cass<\/em>. I, 27.<br \/>\n21 &#8211; M. T. VARRONE, <em>De re rustica<\/em>, III, 4, 5.<br \/>\n22 &#8211; J. LE GOFF, cit.<br \/>\n23 &#8211; J. LE GOFF, <em>La societ\u00e0 occidentale nel medioevo<\/em>&#8230;, cit.<br \/>\n24 &#8211; V. DE ROSA, <em>Tavole di Ragguaglio delle misure napoletane comuni e delle consuetudinarie capua- ne con il sistema metrico decimale<\/em>, Di Bernardo Edit., 1977; N.F.FARAGLIA, \u00a0<em>Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860<\/em>, Napoli, 1878; L. EUSEBIO, <em>Compendio di metrologia universale e vocabo- lario metrologico<\/em>, Torino 1899, rist. anast. Forni, Bologna, 1967; G. CASTELLANI, in <em>Enciclopedia Italiana<\/em>, sub voce <em>augustale<\/em>.<\/p>\n<p class=\"bawpvc-ajax-counter\" data-id=\"5779\"> (511 Visualizzazioni)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Studi Cassinati, anno 2001, n. 1 di Emilio Pistilli L&#8217;attivit\u00e0 normativa nella Terra di S. Benedetto Con la formazione della societ\u00e0 urbana, a partire gi\u00e0 dal sec. XI, le comunit\u00e0 locali riuscirono ad ottenere dai loro signori forme di garanzia nell\u2019organizzazione sociale che presero il nome di Privilegi, carte di libert\u00e0, statuti, costituzioni, inquisizioni, sentenze, destinate a regolamentare lo sfruttamento delle acque, la sorveglianza contro i danni compiuti dagli uomini o dagli animali alle piante, l\u2019amministrazione della giustizia, la sorveglianza contro gli incendi, ecc. In particolari periodi storici, infatti, come l\u2019imminenza di guerre o la necessit\u00e0 di tenere a freno la popolazione in stato di agitazione, fu necessario concedere condizioni privilegiate per il buon ordinamento della vita civile e per garantire i diritti essenziali della per- sona, riorganizzando la vita amministrativa della signoria, ed emanando norme di polizia locale. Afferma il Salvioli che il signore, vescovo o abate, nei&hellip;<\/p>\n<p> <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.cdsconlus.it\/index.php\/2016\/10\/24\/lo-statuto-di-s-germano-dellabate-tommaso-i-128588\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Lo statuto di S. 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